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Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76

Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia. Fonte: Bollettino Ufficiale 9 giugno 2000, n. 16.

Titolo V - Contributi regionali.

Capo I - Finalità e destinatari dei contributi

Art. 21 - Termini temporali, prescrizioni e vincoli

1. Con provvedimento dirigenziale viene dichiarata la decadenza dal beneficio del finanziamento qualora i lavori non siano appaltati entro dodici mesi dalla data di comunicazione di ammissione a finanziamento. Tale termine può essere prorogato per gravi motivi con provvedimento della Giunta regionale.

2. Gli Enti interessati sono tenuti a trasmettere alla Regione, entro tre anni dalla data di inizio dei lavori, la deliberazione di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Trascorso tale termine con provvedimento del Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture, Mobilità, Edilizia residenziale ed Aree urbane, si provvede alla definizione del finanziamento sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. Gli amministratori, i funzionari ed i tesorieri degli enti beneficiari, assumono diretta e solidale responsabilità, nell'ambito delle rispettive competenze per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati, come risultante dal progetto approvato e dal relativo quadro economico.

4. Eventuali maggiori oneri, ivi compresi interessi per ritardato pagamento, saranno a carico dell'ente beneficiario, che ne curerà la copertura con propri fondi.

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