Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76
Titolo V - Contributi regionali.
Capo I - Finalità e destinatari dei contributi
1. Al fine di consentire una più completa e funzionale attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 18 della presente legge, i Comuni, singoli o associati, nel rispetto della normativa vigente, possono utilizzare per opere migliorative e complementari delle opere principali, le somme eventualmente risultanti da economie comunque conseguite, dandone comunicazione anche alla Regione.
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