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Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76

Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia. Fonte: Bollettino Ufficiale 9 giugno 2000, n. 16.

Titolo V - Contributi regionali.

Capo I - Finalità e destinatari dei contributi

Art. 23 - Contributi regionali in conto capitale

1. Per poter beneficiare dei contributi di cui all'articolo 18, comma 1, lett. b della presente legge, i soggetti interessati devono inviare richiesta di finanziamento alla Giunta Regionale - Direzione regionale Infrastrutture, Mobilità, Edilizia residenziale e Aree urbane - L'Aquila, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, esclusivamente con raccomandata A.R. del Servizio Postale Nazionale. Fa fede il timbro postale di partenza.

2. Alla richiesta deve essere allegata la deliberazione con la quale:

- viene approvato il quadro delle esigenze da soddisfare con il preventivo di spesa;

- si specifica il costo globale dell'intervento proposto;

- si impegna l'Ente o l'associazione a coprire la differenza di costo che non potrà, comunque, essere inferiore al venti per cento della spesa complessiva prevista;

- si dichiara il numero dei bambini, da tre mesi a tre anni, iscritti nell'anno di riferimento, ai servizi educativi per la prima infanzia del Comune, singolo o associato, ovvero il numero dei bambini, così come certificato dall'ufficiale dello stato civile, per i servizi educativi di nuova istituzione.

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