Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76
Titolo V - Contributi regionali.
Capo I - Finalità e destinatari dei contributi
1. Per il riparto dei contributi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b), si terrà conto dei seguenti elementi:
- un indicatore dato dal numero complessivo dei bambini frequentanti i vari servizi educativi per la prima infanzia ubicati nel Comune pari ad un punto per ogni 30 unità o frazione superiore a 15;
- una unità per ogni punto percentuale di spesa complessiva oltre la quota d'obbligo prevista nel precedente articolo 18, di cui si fa carico l'Ente richiedente;
- un indicatore dato dal rapporto, per cento, tra il numero dei bambini, da tre mesi a tre anni iscritti nell'anno di riferimento, a sevizi educativi per la prima infanzia del Comune o dell'Associazione dei Comuni, ovvero il numero dei bambini, come certificato dall'ufficiale dello stato civile, per i servizi educativi di nuova istituzione, e la popolazione residente nel Comune o dell'Associazione dei Comuni richiedente, riferita al 31 dicembre dell'anno antecedente alla richiesta di finanziamento.
2. Con provvedimento dirigenziale si provvede al piano di riparto ed all'impegno della relativa spesa.
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