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Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76

Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia. Fonte: Bollettino Ufficiale 9 giugno 2000, n. 16.

Titolo V - Contributi regionali.

Capo I - Finalità e destinatari dei contributi

Art. 25 - Termini temporali, prescrizioni e vincoli

1. Qualora gli enti beneficiari del contributo di cui all'articolo 18, comma 1, lett. b non provvedano all'acquisto degli arredi entro 180 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo, decadono dal beneficio.

2. Alla revoca ed al recupero delle somme concesse ed accreditate agli enti indicati nel comma precedente, provvede la Direzione regionale Risorse umane, finanziarie e strumentali su comunicazione della Direzione regionale Infrastrutture, Mobilità, Edilizia residenziale e Aree urbane,.

3. Gli amministratori, i funzionari ed i tesorieri degli enti beneficiari, assumono diretta e solidale responsabilità, nell'ambito delle rispettive competenze per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati.

4. I Comuni, singoli o associati, sono tenuti a presentare alla Direzione regionale Risorse umane, finanziarie e strumentali, il rendiconto finale della fornitura eseguita e la relativa documentazione di spesa, entro il termine di 180 giorni dalla data di approvazione della deliberazione di liquidazione della spesa per la fornitura.

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