Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76
Titolo V - Contributi regionali.
Capo I - Finalità e destinatari dei contributi
1. Il contributo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), concorre ad attivare il finanziamento dell'intero costo della fornitura di arredo, per un importo non superiore all'ottanta per cento della spesa richiesta per un massimo di lire 80.000.000.
2. L'erogazione agli Enti del contributo in conto capitale, ha luogo con le seguenti modalità:
- il sessanta per cento, sulla base della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione della fornitura;
- il restante quaranta per cento, su presentazione del provvedimento di liquidazione della spesa per la fornitura.
Qualora la spesa sostenuta risulti inferiore alla somma preventivata il saldo sarà ricondotto all'ottanta per cento dell'importo liquidato.
3. Il Dirigente competente della Direzione regionale, Infrastrutture, Mobilità, Edilizia residenziale e Aree urbane con proprio atto dispone il piano di riparto dei contributi in conto capitale, nonché la concessione, impegno e liquidazione della relativa spesa.
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