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Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76

Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia. Fonte: Bollettino Ufficiale 9 giugno 2000, n. 16.

Titolo V - Contributi regionali.

Capo I - Finalità e destinatari dei contributi

Art. 27 - Collaudazione e vigilanza

1. Alla nomina della Commissione di collaudo provvede direttamente l'Ente interessato ai sensi della normativa vigente.

2. Nel caso di lavori che comportino nel loro complesso, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a un miliardo di lire, è ammesso, in base alle leggi vigenti in materia di opere pubbliche, la redazione del certificato di regolare esecuzione.

3. La direzione regionale competente per materia ha la sorveglianza sulle opere.

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