Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76
Titolo V - Contributi regionali.
Capo III - Contributi regionali per la gestione e la qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia e per la formazione degli educatori e coordinatori pedagogici. Finalità e destinatari dei contributi
1. La Giunta Regionale, in esecuzione del Piano triennale di cui all'articolo 6 della presente legge, con proprio atto determina, annualmente, l'ammontare dei contributi regionali da destinare a ciascuna delle tipologie di interventi e servizi di cui al precedente articolo 17, comma 1, punto 1, lettera b) e comma 2.
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