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Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76

Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia. Fonte: Bollettino Ufficiale 9 giugno 2000, n. 16.

Titolo V - Contributi regionali.

Capo III - Contributi regionali per la gestione e la qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia e per la formazione degli educatori e coordinatori pedagogici. Finalità e destinatari dei contributi

Art. 29 - Norme transitorie

1. Fino all'entrata in vigore dalle direttive generali di attuazione della presente legge di cui al precedente articolo 10, limitatamente alle materie alle stesse espressamente demandate, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I requisiti tecnico - funzionali e di funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia previsti dalle direttive generali di attuazione della presente legge di cui al precedente articolo 10, trovano immediata applicazione per strutture e servizi di nuova istituzione.

3. Per le attività funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni rilasciano autorizzazioni provvisorie per il periodo di tempo e nel rispetto degli altri criteri stabiliti nelle direttive generali di attuazione della presente legge di cui al precedente articolo 10.

4. I fondi in conto capitale di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 56 che risultano ancora disponibili al momento della programmazione dei contributi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) della presente legge, sono assegnati ai soggetti richiedenti utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b).

5. Qualora le risorse disponibili eccedano le somme attribuite ai Comuni e loro associazioni collocati nella graduatoria di cui al com

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