Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76
Titolo II - I servizi educativi
1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia aperto a tutti i bambini di età compresa da tre mesi a tre anni, senza alcuna discriminazione, che assicura la realizzazione di programmi educativi, i pasti e tutti gli altri servizi di cura necessari al bambino.
Concorre con le famiglie alla crescita, cura, formazione, socializzazione ed educazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, tutelando e garantendo l'inserimento di bambini che presentano svantaggi psico-fisici e sociali, in un contesto che favorisce pari opportunità di sviluppo.
2. Il nido d'infanzia consente alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare attraverso un loro quotidiano e continuativo affidamento a figure professionalmente competenti, diverse da quelle parentali, e le aiuta, con particolare attenzione ai nuclei monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi.
3. In relazione alle scelte educative, alle condizioni socio-professionali dei genitori ed alle esigenze locali, i nidi d'infanzia possono prevedere modalità organizzative e di funzionamento diversificati sia rispetto ai tempi di apertura dei servizi, nidi a tempo pieno e nidi a tempo parziale, sia rispetto alla loro recettività, ferma restando l'adozione di progetti pedagogici specifici in corrispondenza dei diversi moduli organizzativi.
4. A fronte di particolari esigenze sociali ed organizzative possono
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