IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76

Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia. Fonte: Bollettino Ufficiale 9 giugno 2000, n. 16.

Titolo II - I servizi educativi

Art. 3 - Nidi d'Infanzia

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia aperto a tutti i bambini di età compresa da tre mesi a tre anni, senza alcuna discriminazione, che assicura la realizzazione di programmi educativi, i pasti e tutti gli altri servizi di cura necessari al bambino.

Concorre con le famiglie alla crescita, cura, formazione, socializzazione ed educazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, tutelando e garantendo l'inserimento di bambini che presentano svantaggi psico-fisici e sociali, in un contesto che favorisce pari opportunità di sviluppo.

2. Il nido d'infanzia consente alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare attraverso un loro quotidiano e continuativo affidamento a figure professionalmente competenti, diverse da quelle parentali, e le aiuta, con particolare attenzione ai nuclei monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi.

3. In relazione alle scelte educative, alle condizioni socio-professionali dei genitori ed alle esigenze locali, i nidi d'infanzia possono prevedere modalità organizzative e di funzionamento diversificati sia rispetto ai tempi di apertura dei servizi, nidi a tempo pieno e nidi a tempo parziale, sia rispetto alla loro recettività, ferma restando l'adozione di progetti pedagogici specifici in corrispondenza dei diversi moduli organizzativi.

4. A fronte di particolari esigenze sociali ed organizzative possono

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.