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Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76

Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia. Fonte: Bollettino Ufficiale 9 giugno 2000, n. 16.

Titolo V - Contributi regionali.

Capo III - Contributi regionali per la gestione e la qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia e per la formazione degli educatori e coordinatori pedagogici. Finalità e destinatari dei contributi

Art. 31 - Norma finanziaria

1. Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede: per gli interventi previsti dalla lett. A dell'art. 18 si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

Cap. 71522 in diminuzione £ 100.000.000 Cap 152311 di nuova istituzione ed iscrizione denominato "Contributi per la costruzione e il riattamento e di servizi educativi"in aumento £ 100.000.000 Per gli oneri relativi alle rate delle annualità successive al 2000 la copertura finanziaria è assicurata con le risorse nell'ambito della direzione infrastrutturale, mobilità, edilizia residenziale e aree urbane interessata e per tutta la durata dell'ammortamento ventennale dei mutui di cui all'art. 18 - lett. A. Per gli oneri riferiti agli interventi di cui alla lett. B del richiamato art. 18 si provvede con le risorse assegnate dallo Stato ed iscritte nel pertinente cap. 152323 e con le assegnazioni iscritte al Cap. 152998 "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate" che saranno iscritte nel pertinente capitolo 152323 ai sensi della legge regionale di contabilità n. 81 del 29.12.1977. I Servizi integrativi previsti dalla presente legge saranno finanziati nell'ambito delle risorse assegnate dallo Stato ai sensi della L. n. 285/97 per il triennio 2000-2002 e ricomprese nel Piano di attuazione regionale di cui alla richiamata L. 285/97 per il triennio 2000-2002. Per gli interventi riguardanti le spese correnti la copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle

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