Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76
Titolo II - I servizi educativi
1. I servizi integrativi si configurano come luoghi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, rivolti ai bambini, anche insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori. Tali servizi hanno come obiettivo quello di ampliare l'azione dei nidi d'infanzia, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale ed organizzativo.
I servizi integrativi possono comprendere:
a) servizi con carattere educativo e ludico, organizzati secondo il criterio della flessibilità, per bambini da tre mesi a tre anni, con la presenza di genitori, familiari o adulti accompagnatori che quotidianamente concorrono, in un contesto che garantisca occasioni di socialità e di gioco per i bambini e di incontro e comunicazione per gli adulti in spazi opportunamente attrezzati ed organizzati, alla realizzazione dei programmi educativi, e condividono opportunità di scambi sociali ed esperienze significative, sostenute da operatori con specifiche competenze professionali, in una logica di corresponsabilità tra adulti genitori ed educatori (centri per bambini e genitori);
b) servizi e progetti educativi e ludici, in cui si possano effettuare esperienze di socializzazione con i coetanei, rivolti ai bambini in età compresa tra i diciotto mesi ed i tre anni affidati ad educatori con specifiche competenze professionali per fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata, anche senza la presenza dei genitori, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità. Tali servizi garantiscono la disponibilità di un ambito di cura per i bambini, organizzato ed attrezzato per consentire loro opportunità educative
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