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Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76

Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia. Fonte: Bollettino Ufficiale 9 giugno 2000, n. 16.

Titolo III - Organizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia.

Capo I - I soggetti istituzionali

Art. 6 - La Regione

1. Il Consiglio Regionale, nell'ambito degli obiettivi della programmazione regionale, approva il Piano triennale per i servizi educativi per la prima infanzia.

2. La Regione, inoltre, esercita le seguenti funzioni e compiti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle direttive generali per l'attuazione della presente legge di cui al successivo articolo 10:

a) programmazione ed indirizzo degli interventi di formazione per gli operatori ed i coordinatori pedagogici dei servizi educativi;

b) definizione dei criteri per l'istituzione, la gestione ed il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia, nonché degli standard strutturali, qualitativi ed organizzativi che li connotano;

c) definizione dei requisiti minimi per l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi;

d) definizione di modalità e strumenti per il monitoraggio della qualità, la verifica e la valutazione dei servizi educativi per la prima infanzia;

e) verifica dell'attuazione del Piano triennale per i servizi educativi per la prima infanzia;

f) ripartizione delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato, secondo i criteri previsti dalle specifiche leggi di finanziamento;

g) ripartizione delle risorse regionali destinate agli interventi per la realizzazione del Piano triennale per i servizi educativi per la prima infanzia.

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