Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76
Titolo III - Organizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia.
Capo I - I soggetti istituzionali
1. Il Consiglio Regionale, nell'ambito degli obiettivi della programmazione regionale, approva il Piano triennale per i servizi educativi per la prima infanzia.
2. La Regione, inoltre, esercita le seguenti funzioni e compiti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle direttive generali per l'attuazione della presente legge di cui al successivo articolo 10:
a) programmazione ed indirizzo degli interventi di formazione per gli operatori ed i coordinatori pedagogici dei servizi educativi;
b) definizione dei criteri per l'istituzione, la gestione ed il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia, nonché degli standard strutturali, qualitativi ed organizzativi che li connotano;
c) definizione dei requisiti minimi per l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi;
d) definizione di modalità e strumenti per il monitoraggio della qualità, la verifica e la valutazione dei servizi educativi per la prima infanzia;
e) verifica dell'attuazione del Piano triennale per i servizi educativi per la prima infanzia;
f) ripartizione delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato, secondo i criteri previsti dalle specifiche leggi di finanziamento;
g) ripartizione delle risorse regionali destinate agli interventi per la realizzazione del Piano triennale per i servizi educativi per la prima infanzia.
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