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Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76

Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia. Fonte: Bollettino Ufficiale 9 giugno 2000, n. 16.

Titolo III - Organizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia.

Capo I - I soggetti istituzionali

Art. 7 - La Provincia

1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:

a) attuano, sulla base delle linee di indirizzo del Piano triennale di cui al precedente articolo 6, iniziative di formazione per gli operatori ed i coordinatori pedagogici dei servizi educativi;

b) provvedono, in collaborazione con i Comuni e loro associazioni, alla raccolta dei dati ed effettuano il monitoraggio dei servizi educativi per la prima infanzia esistenti sul territorio provinciale, per l'attuazione del sistema informativo di cui all'articolo 14 della presente legge.

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