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Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76

Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia. Fonte: Bollettino Ufficiale 9 giugno 2000, n. 16.

Titolo III - Organizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia.

Capo I - I soggetti istituzionali

Art. 8 - Il Comune

1. I Comuni e loro associazioni, sono gli Enti titolari delle funzioni in materia degli interventi di cui alla presente legge ed esercitano le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali;

b) promuovono ed attuano interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia del proprio territorio;

c) concorrono con le Province nella definizione degli obiettivi relativi agli interventi di formazione del personale e di qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia;

d) promuovono, nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, la presenza di soggetti appartenenti al terzo settore;

e) realizzano le strutture per i servizi educativi per la prima infanzia e provvedono al loro recupero, adeguamento, manutenzione e ristrutturazione;

f) concedono l'autorizzazione di cui al successivo articolo 9.

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