Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76
Titolo III - Organizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia.
Capo I - I soggetti istituzionali
1. I Comuni e loro associazioni, sono gli Enti titolari delle funzioni in materia degli interventi di cui alla presente legge ed esercitano le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali;
b) promuovono ed attuano interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia del proprio territorio;
c) concorrono con le Province nella definizione degli obiettivi relativi agli interventi di formazione del personale e di qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia;
d) promuovono, nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, la presenza di soggetti appartenenti al terzo settore;
e) realizzano le strutture per i servizi educativi per la prima infanzia e provvedono al loro recupero, adeguamento, manutenzione e ristrutturazione;
f) concedono l'autorizzazione di cui al successivo articolo 9.
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