Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76
Titolo III - Organizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia.
Capo II - I soggetti privati
1. I Comuni autorizzano soggetti privati ad istituire e gestire servizi educativi per la prima infanzia nel rispetto della normativa vigente per le strutture pubbliche.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune nel cui territorio sono ubicati i servizi e le strutture in cui si realizzano le attività, nel rispetto delle direttive generali per l'attuazione della presente legge di cui al successivo articolo 10.
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