Legge 11.04.2000, n. 83
1. Le sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999.
2. Le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui al comma 1 sono estinte.
3. I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, commesse anteriormente al 31 dicembre 1999, pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti con compensazione delle spese. 1
4. In nessun caso si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni. 2
La Corte costituzionale, con sentenza n. 224 del 4-6 luglio 2001, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3 della legge n. 83/2000, limitatamente alle parole " con compensazione delle spese ". Sarà quindi il giudice, secondo le regole processuali generali, a decidere sul "regime" delle spese nei casi in cui si estingue il giudizio
La Corte costituzionale, con sentenza n. 224 del 4-6 luglio 2001, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, della legge n. 83/2000, nella parte in cui prevede che non si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle san
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