Legge 11.04.2000, n. 83
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo" sono sostituite dalle seguenti: "dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori".
2. All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorità che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro".
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