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Decreto legislativo 28.12.2000, n. 443

Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo B). (G.U. 20.02.2001, n. 42 - S.O.)

Capo II - Documentazione amministrativa

Sezione IV - Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 20 (R) - Copie di atti e documenti informatici 36

[1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti se conformi alle disposizioni del presente testo unico.

2. I documenti informatici contenenti copia e riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e i documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma elettronica qualificata 37 .

3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.

4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera da

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