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Decreto legislativo 28.12.2000, n. 443

Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo B). (G.U. 20.02.2001, n. 42 - S.O.)

Capo III - Semplificazione della documentazione amministrativa

Sezione III - Acquisizione diretta di documenti

Art. 44 (R) - Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile

1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia indispensabile.

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