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Decreto legge 27.12.2000, n. 392

Disposizioni urgenti in materia di enti locali. (G.U. 30.12.2000, n. 303)

Art. 1 - Disposizioni in materia di finanza locale.

1. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito alle province ed ai comuni interessati nella misura di lire 55.831 milioni per l'anno 2000, lire 49.969 milioni per l'anno 2001 e lire 53.969 milioni a decorrere dall'anno 2002, da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti.

2. A favore dei comuni destinatari del finanziamento previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è attribuito un contributo complessivo, da ripartire secondo i criteri previsti dalla predetta norma, pari a lire 12.000 milioni per l'anno 2000 e lire 13.000 milioni per l'anno 2001.

3. A decorrere dall'anno 2000 alle province del Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, di Novara e di Biella è attribuito un contributo annuo complessivo di lire 4.000 milioni, da ripartire per il 60 per cento in relazione al territorio e per il 40 per cento in relazione alla popolazione.

4. All'articolo 154 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese previsti per i componenti della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. L'imputazione dei relativi oneri avviene sul medesimo capitolo di spesa relativo alla citata commissione. I rimborsi competono anche per la partecipazione ad attività esterne di studio, di divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attività istituzionale dell'Osservatorio. Il Ministro dell

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