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Decreto legge 27.12.2000, n. 392

Disposizioni urgenti in materia di enti locali. (G.U. 30.12.2000, n. 303)

Art. 1 ter - Concessione di un contributo per le finalità dell'ANUSCA).

1. Il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 1 miliardo, come limite di impegno decennale, a decorrere dall'anno 2001, in favore dell'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe (ANUSCA), eretta in ente morale con decreto del Ministro dell'interno del 19 luglio 1999, per la costruzione di un fabbricato da adibire a sede dell'Accademia per gli ufficiali di stato civile.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 1 miliardo annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".

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