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Decreto legge 27.12.2000, n. 392

Disposizioni urgenti in materia di enti locali. (G.U. 30.12.2000, n. 303)

Art. 2 quinquies - Trasferimento ai comuni di beni immobili compresi nelle saline.

1. I beni immobili compresi nelle saline già in uso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non più necessari, in tutto o in parte, alla produzione del sale, costituiscono aree prioritarie di reperimento di riserve naturali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la disciplina delle aree protette. I provvedimenti istitutivi delle aree protette e gli atti di concessione concernenti beni compresi nei predetti territori sono emanati di concerto con il Ministro delle finanze. Tali concessioni possono essere rilasciate, anche a titolo gratuito e per la durata prevista dal comma 2-bis dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, a favore delle regioni o degli enti locali nel cui territorio ricadono i predetti beni, con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico dei medesimi enti. La disciplina riferita alla durata di cui al terzo periodo si applica anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. I beni immobili di cui al presente comma, in quanto non destinabili a riserva naturale, sono trasferiti a titolo gratuito, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, ai comuni sul cui territorio i medesimi insistono. 1

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Comma così modificato dall'art. 31 bis, coma 5, lett. a), n. 1) e 2) e lett. b), D.L. 30.12.2019, n. 162, conv. con modif. da L. 28.02.

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