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D.M. Pubblica istruzione 07.12.2000, n. 426

Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 03.05.1999, n. 124. (G.U. 23.01.2001, n. 18)

Titolo I - Personale docente, assistente, accompagnatore al pianoforte e pianista accompagnatore delle accademie di belle arti, delle accademie nazionali di danza e di arte drammatica e dei conservatori di musica

Art. 1 - Trasformazione delle graduatorie nazionali dei concorsi per soli titoli in graduatorie nazionali ad esaurimento

1. Le graduatorie nazionali dei concorsi per soli titoli del personale docente, assistente, accompagnatore al pianoforte e pianista accompagnatore delle accademie di belle arti, delle accademie nazionali di danza e di arte drammatica e dei conservatori di musica, previste dall'art. 270, comma 1, del D.Lgs. n. 297/94, come modificato dall'art. 3, co. 1, dalla legge 3.5.1999, n. 124, di seguito denominata "legge", integrate in prima applicazione a norma del citato art. 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento in conformità a quanto disposto dall'art. 2, comma 6, della legge 21.12.1999, n. 508, di riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati. Coloro che sono inclusi nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli sono confermati nelle corrispondenti graduatorie nazionali ad esaurimento nella posizione e con il punteggio posseduto. L'integrazione è effettuata secondo le modalità previste dall'art. 2.

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