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D.M. Pubblica istruzione 07.12.2000, n. 426

Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 03.05.1999, n. 124. (G.U. 23.01.2001, n. 18)

Titolo I - Personale docente, assistente, accompagnatore al pianoforte e pianista accompagnatore delle accademie di belle arti, delle accademie nazionali di danza e di arte drammatica e dei conservatori di musica

Art. 2 - Integrazione delle graduatorie nazionali ad esaurimento

1. Le graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli costituiscono le graduatorie base. Nella prima integrazione, tutto il personale ivi incluso viene graduato secondo il punteggio già posseduto aggiornato in conformità a quanto previsto dal comma 2.

2. I punteggi di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie base sono aggiornati a domanda, con la valutazione di eventuali nuovi titoli, in conformità alle tabelle di valutazione approvate con D.M. 26.10.1994, per le accademie di belle arti statali (all. A), per le accademie di danza (all. B) e di arte drammatica (all. C) e con D.M. 8.2.1995, per i conservatori di musica (all. D).

3. L'integrazione delle graduatorie base avviene con l'inclusione, in coda alle medesime graduatorie, del personale sottoindicato:

a) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria nazionale ad esaurimento sono in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli:

1) superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami relativo al medesimo insegnamento o al medesimo posto di ruolo;

2) trecentosessanta giorni di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato nelle accademie di belle arti statali, nelle accademie nazionali di danza e di arte drammatica, e nei conservatori di musica statali nel triennio antecedente alla p

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