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D.M. Pubblica istruzione 13.12.2000, n. 430

Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124. (G.U. 24.01.2001, n. 19)

Allegato 1 - Avvertenze alle tabelle A/1 - A/2 - A/3 - A/4

A) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali. Ferma la predetta condizione, il servizio militare è valutato come servizio specifico solo in una graduatoria a scelta dell'interessato e come servizio non specifico in eventuali altre graduatorie.

B) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri secondo le vigenti modalità di conferimento è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.

C) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al d.P.R. n. 420/74 e nei profili professionali di cui al d.P.R. n. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.

D) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.

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