D.M. Pubblica istruzione 13.12.2000, n. 430
1. Ai sensi dell' art. 4, commi 1, 2, 3 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124 , di seguito denominata "legge", nei casi in cui non sia stato possibile assegnare sulle disponibilità di posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, personale soprannumerario in utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale con contratto a tempo indeterminato, si dispone con:
a) supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico;
c) supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 6.
2. Il presente regolamento non si applica al personale appartenente al profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi che, in caso di assenza, sono sostituiti secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle norme contrattuali vigenti.
3. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie di cui all'art. 2; per l'attribuzione delle supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5.
4. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2 di tutti i profili professionali, ad esclusione dei collaboratori scolastici, o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le rel
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