D.M. Pubblica istruzione 13.12.2000, n. 430
1. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche degli assistenti amministrativi, degli assistenti tecnici, dei guardarobieri, dei cuochi e degli infermieri, si utilizzano, ai sensi dell'art. 4, comma 11, della legge, le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e, in caso di esaurimento, gli elenchi provinciali di cui all'art. 1, comma 4; per i collaboratori scolastici, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e, in caso di esaurimento, le corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale che negli ultimi tre anni scolastici ha prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali.
2. Il personale incluso nelle graduatorie di cui al comma 1, può rinunciare in via definitiva o limitatamente a singoli anni scolastici, all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, manifestando esclusivo interesse per l'assunzione a tempo indeterminato.
3. Nei confronti del personale che sia già titolare di contratto a tempo indeterminato, per altra area o profilo professionale, la supplenza è conferita solo se ha dichiarato esplicitamente che l'inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L'accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego.
4. Nello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 1, ai fini dell'attribuzione delle
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