D.M. Pubblica istruzione 13.12.2000, n. 430
1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 6, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 7, apposite graduatorie in relazione ad ogni profilo professionale presente nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.
2. I titoli di studio per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, salvo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro in ordine alla validità dei titoli previsti nel precedente ordinamento.
3. Per ciascun profilo professionale presente nella scuola viene costituita una graduatoria, distinta in tre fasce da utilizzare nell'ordine, composte come segue:
A) Prima fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 2, per il medesimo profilo professionale cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto.
B) Seconda fascia: comprende:
1) per i collaboratori scolastici, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con precedenza per coloro che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali;
2) gli aspiranti non inseriti nelle corrispondenti graduatorie di cui all'articolo 2 che, negli ultimi tre anni scolastici, hanno prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali, per almeno trenta giorni;
3) gli aspiranti, eccettuati i collaboratori scolastici di cui al punto 1), che erano inseriti nelle corrispondenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenz
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