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D.P.C.M. 14.12.2000, n. 446

Individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112. (G.U. 21.02.2001, n. 43)

Art. 2 -

1. L'amministrazione ministeriale, entro dieci giorni dalla deliberazione della Conferenza unificata, che individua le sedi di destinazione del personale all'interno di ciascun àmbito regionale, comunica per iscritto ai dipendenti interessati l'elenco di dette sedi.

2. Il personale interessato dal trasferimento di funzioni presenta, a seguito della comunicazione di cui al comma 1, entro dieci giorni domanda di trasferimento, indicando una o più sedi nell'àmbito della propria o altra regione, in ordine di preferenza, tra quelle individuate dalla Conferenza unificata ovvero domanda di permanenza nei ruoli ministeriali. La mancata presentazione della domanda equivale a richiesta di permanenza.

Al fine di armonizzare le procedure, la comunicazione dell'amministrazione contiene uno schema di domanda predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

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