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D.P.C.M. 14.12.2000, n. 446

Individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112. (G.U. 21.02.2001, n. 43)

Art. 3 -

1. L'amministrazione predispone per ogni regione una graduatoria sulla base dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella A che fa parte integrante del presente regolamento. Nel caso in cui le domande di trasferimento risultino inferiori al numero individuato per ciascuna regione si procede all'individuazione del restante personale da trasferire nell'àmbito territoriale di cui al protocollo d'intesa citato nelle premesse, attingendo dalle graduatorie regionali predisposte, sulla base dei punteggi indicati nella tabella A, per i dipendenti che hanno presentato domande di permanenza nei ruoli ministeriali e per quelli che abbiano indicato sedi diverse da quelle della regione di appartenenza e nelle quali non sia stato utilmente collocato.

2. Se le domande di trasferimento risultano h:superiori al contingente prefissato, l'amministrazione interessata dispone il trasferimento sulla base dei criteri e punteggi indicati nella tabella A di cui al comma precedente.

3. Alla formazione delle graduatorie di cui ai commi 1 e 2 si provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di trasferimento. Le graduatorie sono immediatamente trasmesse al Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti di cui al successivo articolo 8.

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