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D.P.C.M. 14.12.2000, n. 446

Individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112. (G.U. 21.02.2001, n. 43)

Art. 4 -

1. Il personale trasferito conserva il trattamento economico fisso e continuativo acquisito (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità e indennità di amministrazione), ferme restando le dinamiche retributive del comparto in cui è ricompreso il personale dell'ente di destinazione.

2. Contestualmente al trasferimento del personale si procede al corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie dal fondo dell'amministrazione di appartenenza a quelle di destinazione. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito sono determinate con riferimento al trattamento economico complessivo maturato all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.

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