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D.P.C.M. 14.12.2000, n. 446

Individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112. (G.U. 21.02.2001, n. 43)

Art. 6 -

1. Al personale trasferito è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione di provenienza. Il personale trasferito può permanere, a domanda, nel regime previdenziale proprio del personale del comparto di provenienza.

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