D.P.R. 28.12.2000, n. 444
Capo II - Documentazione amministrativa
Sezione II - Documento Informatico
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo regole fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia].
Articolo sostituito dall'art. 5, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 dello stesso decreto e poi abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
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