D.P.R. 28.12.2000, n. 444
Capo II - Documentazione amministrativa
Sezione II - Documento Informatico
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente regolamento e secondo le regole tecniche definite con decreto di cui all'articolo 8, comma 2].
Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.