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D.P.R. 28.12.2000, n. 444

Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo C). (G.U. 20.02.2001, n. 42 - S.O.)

Capo II - Documentazione amministrativa

Sezione II - Documento Informatico

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 13 (R) - Libri e scritture 32

[1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente regolamento e secondo le regole tecniche definite con decreto di cui all'articolo 8, comma 2].

32

Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

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