D.P.R. 28.12.2000, n. 444
Capo II - Documentazione amministrativa
Sezione V - Firme elettroniche 53
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa o la firma, comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale, in conformità alle norme del presente testo unico.
2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti].
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