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D.P.R. 28.12.2000, n. 444

Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo C). (G.U. 20.02.2001, n. 42 - S.O.)

Capo II - Documentazione amministrativa

Sezione V - Firme elettroniche 67

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 29 ter (R) - Uso di pseudonimi 68

[1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso].

67

Rubrica sostituita dall'art. 7, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 dello stesso decreto.

68

Articolo aggiunto dall'art. 15, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 dello stesso decreto e poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

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