D.P.R. 28.12.2000, n. 444
Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo C). (G.U. 20.02.2001, n. 42 - S.O.)
Capo II - Documentazione amministrativa
Sezione VI - Legalizzazione di firme e di fotografie
1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
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