D.P.R. 28.12.2000, n. 444
Capo II - Documentazione amministrativa
Sezione VI - Legalizzazione di firme e di fotografie
1. Salvo quanto previsto negli articoli 39 e 33, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
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