D.P.R. 28.12.2000, n. 444
Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo C). (G.U. 20.02.2001, n. 42 - S.O.)
Capo II - Documentazione amministrativa
Sezione VI - Legalizzazione di firme e di fotografie
1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
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