D.P.R. 28.12.2000, n. 444
Capo IV - Sistema di gestione informatica dei documenti
Sezione I - Disposizioni sulla gestione informatica dei documenti
1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata «sistema» deve:
a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema;
b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti della stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali;
d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'àmbito del sistema di classificazione d'archivio adottato.
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