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D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A. (G.U. 20.02.2001, n. 42 - S.O. n. 30/L)

Capo II - Documentazione amministrativa

Sezione V - Firme elettroniche 81

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 29 octies (R) - Cessazione dell'attività 82

[1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, informando senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.

2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo non impone la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.

3. Il certificatore di cui al comma 1 deve indicare altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.

4. Il Dipartimento rende nota la data di cessazione dell'attività del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 28, comma 6].

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Rubrica così sostituita dall'art.

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