D.P.R. 28.12.2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A. (G.U. 20.02.2001, n. 42 - S.O. n. 30/L)
Capo II - Documentazione amministrativa
Sezione V - Firme elettroniche 71
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso].
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