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D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A. (G.U. 20.02.2001, n. 42 - S.O. n. 30/L)

Capo II - Documentazione amministrativa

Sezione VI - Legalizzazione di firme e di fotografie

Art. 32 (L) - Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute

1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.

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