Legge 07.12.2000, n. 397
Disposizioni in materia di indagini difensive. (G.U. 03.01.2001, n. 2)
Capo I - Modifiche al codice di procedura penale
1. All'articolo 409, comma 2, del codice di procedura penale, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia".
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