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Legge 07.12.2000, n. 397

Disposizioni in materia di indagini difensive. (G.U. 03.01.2001, n. 2)

Capo I - Modifiche al codice di procedura penale

Art. 14 -

1. L'articolo 430 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 430 - (Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore). - 1. Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero e il difensore possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo.

2. La documentazione relativa all'attività indicata nel comma 1 è immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facoltà delle parti di prenderne visione e di estrarne copia".

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