Legge 07.12.2000, n. 397
Disposizioni in materia di indagini difensive. (G.U. 03.01.2001, n. 2)
Capo I - Modifiche al codice di procedura penale
1. All'articolo 495 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunziare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta".
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