Legge 07.12.2000, n. 397
Disposizioni in materia di indagini difensive. (G.U. 03.01.2001, n. 2)
Capo I - Modifiche al codice di procedura penale
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:
"b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;".
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.