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Legge 07.12.2000, n. 397

Disposizioni in materia di indagini difensive. (G.U. 03.01.2001, n. 2)

Capo I - Modifiche al codice di procedura penale

Art. 4 -

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

"b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;".

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