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Legge 07.12.2000, n. 397

Disposizioni in materia di indagini difensive. (G.U. 03.01.2001, n. 2)

Capo I - Modifiche al codice di procedura penale

Art. 8 -

1. Dopo l'articolo 334 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 334-bis. - (Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attività di investigazioni difensiva) - 1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte".

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