Legge 07.12.2000, n. 397
Disposizioni in materia di indagini difensive. (G.U. 03.01.2001, n. 2)
Capo II - Modifiche al codice penale
1. All'articolo 371-bis del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'articolo 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore".
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